Poliziotti e guardie giurate: un po’ di chiarezza

Viviamo in un tempo in cui, a torto o a ragione, i “metronotte” sono diventati guardie particolari giurate, i “vigili urbani” polizia locale o municipale, i “controllori” agenti di polizia amministrativa e i “portieri” operatori dei servizi fiduciari. A complicar le cose ci si mettono anche le associazioni che vanno dai rangers alle guardie ambientali. In questo marasma di divise, o pseudo tali, il privato cittadino non può che confondersi e fatica a comprendere i limiti operativi di ognuno.

La terminologia non ci soccorre e può essere persino ingannatrice come nel caso delle “guardie particolari giurate” (G.p.G.) perché si potrebbe pensare che l’aggettivo “particolare” stia per “speciale” mentre significa semplicemente “privato” e non altro; un tempo – infatti – la “proprietà privata” veniva chiamata “particolare proprietà”. La G.p.G. – quindi – non è altro che una “guardia di sicurezza privata”, soggetta ad un giuramento (giurata).

STATUS – Le forze di polizia o forze dell’ordine, circa 310mila addetti, sono alle dipendenze dei Ministeri ossia dello Stato e si occupano di ordine pubblico (¹) e di pubblica sicurezza (²) ecco perché vengono anche definite autorità di pubblica sicurezza. Il loro status giuridico è inequivocabile e comporta la qualifica permanente e contestuale di pubblici ufficiali, agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria. Il reclutamento avviene attraverso un concorso pubblico. Il corso di formazione dura non meno di 6 mesi a cui segue un tirocinio dello stesso periodo. Possono esserci delle differenze tra un corpo e l’altro ma fondamentalmente è così.

Le forze di polizia compiono attività investigativa e repressiva su delega dell’autorità giudiziaria o in proprio per competenza territoriale e si occupano di tutte le tipologie di reati. I settori di intervento sono – pertanto – molteplici, anzi vastissimi. Andiamo dalla lotta al narcotraffico, all’antimafia, all’antiterrorismo, ecc.

Le guardie particolari giurate (G.p.G.), circa 50mila addetti, sono – invece – alle dipendenze di aziende private denominate Istituti di Vigilanza e si occupano di tutelare beni mobili/immobili. Esercitano le loro funzioni unicamente nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto i beni soggetti alla loro vigilanza e custodia. Si aggiunga il trasporto valori ed i presidi avanti le banche. Lo status giuridico cui sono assoggettati è quello di incaricati di pubblico servizio solo nell’esercizio delle loro funzioni che riguarda tutti coloro che svolgono un servizio di pubblica utilità come, giusto per fare degli esempi, i custodi dei cimiteri, i bidelli delle scuole, i portalettere, i sacerdoti, i conduttori di programmi televisivi, i conducenti di mezzi pubblici, ecc. Il reclutamento avviene per chiamata diretta. Il corso di formazione dura non meno di 48 ore a cui segue un tirocinio di una settimana, anche se tale obbligo viene spesso trascurato.

Le guardie giurate compiono attività di sorveglianza su mandato dell’istituto di vigilanza di cui sono alle dipendenze e si occupano esclusivamente di prevenire ed eventualmente sopprimere i reati – principalmente di tipo predatorio – commessi ai danni dei beni che hanno in custodia e solo quelli. Non si possono e non si devono occupare di altro.

Già dalle informazioni sopra riportate si dovrebbe capire, senza fatica, l’abissale differenza che corre tra gli uni e gli altri che si desume principalmente dall’ambito delle attività possibili, dalla formazione e dal reclutamento assai diversi, seppure agli occhi del cittadino – purtroppo – può apparire nebuloso distinguere compiti e poteri, indipendentemente dalle norme codicistiche, di soggetti aventi un unico denominatore comune di natura estetica, ossia l’uniforme/divisa e l’arma.

tabella polizia guardie giurate

 

 

 

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LA DIVISA – Riguardo le divise occorre subito chiarire che quelle in uso alle FF.OO sono disciplinate da normative specifiche contenenti una minuziosa descrizione delle stesse e dei singoli capi di vestiario. Le loro caratteristiche di base – come ad esempio i colori istituzionali – sono facilmente individuabili dalla cittadinanza perché di foggia palese. In poche parole è molto facile riconoscere un poliziotto o un carabiniere perché i segni distintivi e l’equipaggiamento che li caratterizzano sono ben identificabili. Esistono anche precise direttive che consentono agli operatori di polizia di lavorare in borghese ossia dispensano all’obbligo di indossare la divisa taluni soggetti per specifiche esigenze di servizio. Naturalmente costituisce reato indossare pubblicamente una divisa in uso alle FF.OO (art. 498 C.p.) se non appartieni alle stesse.

A differenza dei vari corpi facenti parte delle forze di polizia non esiste una divisa unica che identifichi le guardie giurate pertanto ogni istituto di vigilanza, e sono ben 900, decide quale “uniforme” adottare a condizione di ottenere preventivamente l’approvazione della prefettura competente per territorio proprio perché il cittadino non può essere spinto a confonderle con quelle in uso alle forze dell’ordine. Questo principio viene però di fatto eluso e disatteso perché basta guardarsi intorno per accorgersi che buona parte degli istituti di vigilanza – purtroppo – imita le divise dei corpi di polizia per cui è palese che il meccanismo di autorizzazione sia difettoso e vada corretto.
Le guardie giurate sono armate e per tale ragione il legislatore ha pensato bene che la possibilità di confonderle per poliziotti per il privato cittadino poteva essere concreta e ha cercato – purtroppo senza riuscirvi – di porvi rimedio, tanto è vero che non esiste alcuna altra categoria di lavoratori che, pur indossando un’uniforme, deve chiederne l’approvazione a qualche autorità. Le guardie giurate indossano l’uniforme nell’espletamento del servizio, solo in casi particolari o per specifici servizi, previa autorizzazione del Questore, il distintivo, che deve essere esposto in modo ben visibile.
Vi è anche il tassativo divieto per le guardie giurate di far uso di dispositivi quali palette, lampeggianti blu, manette e manganelli a prova del fatto che hanno compiti e funzioni ben distinti rispetto alle FF.OO

L’ARMA – Gli appartenenti alle forze di polizia sono – ovviamente – armati. Vediamo il perché. Secondo l’attuale dettato normativo, ai fini della difesa personale, gli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza (³) sono autorizzati a portare senza licenza (porto d’armi) rivoltelle e pistole, ossia l’arma d’ordinanza. Costoro devono avere, durante il servizio, l’arma e possono disporne anche quando vestono abiti civili, ovvero sono fuori servizio o fuori della propria abitazione ed anche in luogo pubblico per la ragione che i predetti soggetti hanno la frequente possibilità di trovarsi nel bisogno di difendersi e nell’obbligo di intervenire (⁴) nel preciso istante in cui assistono ad un qualsiasi crimine, anche fuori dall’orario di lavoro, facendo uso delle armi, se del caso, nei termini consentiti dalla legge.

Le guardie particolari giurate per portare le armi devono munirsi di licenza (porto d’armi a tassa ridotta), a differenza degli appartenenti alle forze di polizia e sono assimilate – quindi – agli altri privati cittadini muniti di un normale porto d’armi per difesa personale che consente loro di portarla appresso anche quando si trovano in abiti civili e sono fuori servizio. Per tale ragione l’arma la devono acquistare di tasca loro, ossia non è un’arma d’ordinanza messa a disposizione dall’istituto di vigilanza. Ci sono molte obiezioni a riguardo in quanto si riterrebbe più giusto che il porto delle armi per le guardie giurate fosse limitato al luogo e al tempo in cui svolge il servizio al pari della polizia locale/municipale (vigili urbani) che possono portare le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno. C’è chi obietta ed invoca il “rischio di rappresaglia” cui sarebbero esposte le G.p.G. a causa delle ritorsioni che potrebbero subire in ragione dei servizi da esse svolti ma tale tesi non trova riscontri oggettivi ed è facilmente contestabile, infatti potrebbe valere a maggior ragione per la polizia locale, gli investigatori privati o gli stessi avvocati che non godono, allo stato, di questo “privilegio”. Ne deriva che il delineato quadro normativo che disciplina la materia necessiti, a parere di chi scrive, di appropriate misure correttive di sistemazione e razionalizzazione, anche allo scopo di contenere eventuali abusi determinati da una insufficiente dimestichezza con le armi dovuta ad una selezione ed una formazione grossolana ad opera degli istituti di vigilanza cui si aggiungono i deficit delle norme che stabiliscono requisiti – francamente poco restrittivi – per ottenere il porto d’armi.

LA FACOLTA’ DI ARRESTO – Non esiste – naturalmente – alcun obbligo di intervenire per una guardia giurata se cogliesse in flagranza di reato chicchessia quando è fuori servizio poiché, come precedentemente evidenziato, non sono agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, tantomeno agenti di polizia giudiziaria e si devono comportare – pertanto – alla stregua di qualsiasi privato cittadino. E quindi? Cosa stabilisce la legge?

È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere un reato. Limitatamente ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da parte della P.G. (⁵) e ai casi in cui il delitto sia perseguibile d’ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto con l’obbligo di consegnare l’arrestato, senza ritardo (⁶), alla polizia giudiziaria. La facoltà di effettuare l’arresto per il cittadino privato risponde all’esigenza pratica di reagire immediatamente di fronte al perpetrarsi di un delitto grave e di permettere la repressione di fatti illeciti anche attraverso la volontaria collaborazione dei cittadini con le istituzioni. Per ogni aspetto trattato di carattere giuridico nel presente articolo possono esistere delle eccezioni contemplate da sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (⁷) o dai T.A.R. che possono rovesciare ogni convincimento ma trattarle significa entrare in un ginepraio e non è scopo di questo lavoro confondervi ulteriormente le idee. Ciò detto la guardia giurata – sostanzialmente – non ha nessuna facoltà o potere diverso da qualsiasi privato cittadino.

Il pericolo che ci siano degli sconfinamenti da parte delle guardie giurate è molto alto e le loro lacune giuridiche dovute alla palese mancanza di formazione, addebitabile alla negligenza degli istituti di vigilanza, spesso illude gli addetti ai lavori di svolgere una professione similare alle forze dell’ordine a causa di questa ambigua somiglianza estetica dovuta alla divisa e alla pistola ma non è assolutamente così, come gli argomenti sopra esposti dimostrano, ed anche i cittadini devono avere questa consapevolezza.

A Bologna e Padova recentemente – per esempio – sono stati attivati dei servizi dinamici di vigilanza armata su suolo pubblico attuati da guardie giurate che fino a quando si espletano attraverso la sorveglianza di beni specifici, ossia proprietà comunali (come l’ateneo bolognese), allo scopo di preservarli da eventuali furti o danneggiamenti, si può considerare legittimo, laddove si dovesse istituire un vero e proprio controllo del territorio, attraverso le cosiddette ronde, allo scopo di scoraggiare o combattere la microcriminalità si farebbe un grave quanto pericoloso sconfinamento nelle attribuzioni tipiche delle forze dell’ordine, ingenerando un avvilimento delle medesime.

Rimanendo su un terreno giuridico occorre interrogarsi anche sulla liceità delle ronde per iniziativa di privati cittadini (associazioni). La legge penale non vieta ai singoli di svolgere un’attività di mera sorveglianza esercitando una funzione deterrente con la propria semplice presenza ma tali attività di “osservazione” sono disciplinate da una legge (n. 94/2009) in materia di sicurezza pubblica (⁸), concepita anche per non interferire con il lavoro delle forze di polizia. Altresì il protocollo denominato “mille occhi sulla città” non prevede null’altro che una fattiva collaborazione tra istituti di vigilanza e forze di polizia al solo fine di segnalare tempestivamente fatti rilevanti per la sicurezza pubblica, senza per questo attribuire alle guardie giurate compiti propri delle forze dell’ordine. Sono vietati – infatti – i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell’Ordine come stabilito dall’allegato D (art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione).
Se la G.p.G. o il privato cittadino, in definitiva, dovessero notare qualcuno che commette un reato non possono intervenire in prima persona, salvo le eccezioni spiegate nel capitolo “facoltà di arresto”, e devono avvisare le forze di polizia.

di Alessandro Cascio – Segretario Nazionale Associazione Professionale Investigazioni e Sicurezza (A.P.I.S.)
(¹) Viene frequentemente condensato con questo termine il concetto di mantenimento dell’ordine pubblico
(²) Si indica il complesso di apparati, autorità e strutture preposte alla tutela dell’ordine pubblico e all’incolumità delle persone

(³) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria.
(⁴) I soggetti in parola, in presenza di qualsivoglia tipologia di illecito, hanno l’obbligo di impedire che essi vengano portati a conseguenze ulteriori (adempimento degli obblighi istituzionali), altrimenti verrebbero puniti dalla legge.

(⁵) Qualche esempio: delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l’incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù previsto, delitto di prostituzione minorile, delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, delitto di furto di armi, delitto di rapina e di estorsione, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc.

(⁶) Ai fini della legittimità dell’arresto, è la circostanza che la persona arrestata non venga trattenuta, dal privato intervenuto nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un “sequestro di persona” dell’arrestato.

(⁷) Sentenza n. 37960 della Corte di Cassazione (Sez. II penale) del 24-09-2004. “Il privato, anche in assenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 383 e 380 CPP, e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all’arresto in flagranza dell’autore dei reati per i quali è solo previsto l’arresto facoltativo, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi dagli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l’identificazione e l’eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria”.

(⁸)I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana”.